Tribunale arbitrale bari - Servizi Arbitrali e legali

ArbitratoL'ordinamento italiano annovera più forme di arbitrato. L'istituto dell'arbitrato rituale è la forma più regolamentata ed è prevista nel Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) dove altre forme arbitrali sono previste da norme sostanziali e speciali oltre che dalla prassi.

Tutte vengono accomunate dal medesimo fondamento consensuale, essendo ritenute incostituzionali le forme di arbitrato c.d. obbligatorio.

Nel novero delle forme di arbitrato di diritto interno, vi sono sia quelle considerate un metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statuale, sia quelle che si risolvono in una mera integrazione della volontà negoziale delle parti.

LE FORME DELL’ ARBITRATO INTERNO

Arbitrato Rituale: quando le parti per la risoluzione delle loro controversie intendono avvalersi  del procedimento tipico delineato nel codice di procedura civile, con l’intento di definire la lite mediante un lodo rituale che, ai sensi dell’art.824 bis c.p.c., ha efficacia di sentenza ed è dunque suscettibile di passare in cosa giudicata e può divenire titolo esecutivo mediante il provvedimento c.d. di exequatur ex art. 825 c.p.c.

Arbitrato Irrituale: quando, le parti intendono regolamentare la risoluzione delle loro controversie rivolgendosi ad arbitri con l’incarico di definire la controversia mediante un procedimento informale, destinato a concludersi con una determinazione contrattuale, il c.d. lodo irrituale, avente natura ed efficacia negoziale ex art.808 ter c.p.c., e dunque non avente efficacia di sentenza.

Arbitraggio: quando, le parti non intendono definire una controversia in senso tecnico, ma vogliano deferire ad arbitri solo la integrazione di parte del contenuto contrattuale, rimettendo così all’arbitratore, con equo apprezzamento o secondo il suo arbitrio, la determinazione della prestazione dedotta nel contratto.

Perizia Contrattuale: quando le parti conferiscono ad arbitri l'incarico di svolgere, in base alla loro specifica capacità tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito esse si impegnano ad accettare. La perizia si differenzia sia dall'arbitrato rituale o irrituale -con cui le parti tendono (in diversi modi) alla definizione di una controversia giuridica- sia dall'arbitraggio -dove le parti richiedono una valutazione discrezionale-  in quanto nella perizia contrattuale gli arbitri debbono  attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, della tecnica o della disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione e non invece al loro mero arbitrio od equo apprezzamento.

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