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Ricerca della volontà compromissoria

1. Quando manchi la clausola compromissoria od un compromesso è possibile avviare un provvedimento per il raggiungmento di una convenzione di arbitrato. Esso si avvia con con apposita istanza unilaterale o persino congiunta che dovrà contenere: 

- Istanza di iscrizione a ruolo ed il relativo versamento;

- Descrizione sommaria della controversia;

- Dati delle parti litiganti;

- La dichiarazione vincolante di voler decorrere in arbitri la controversia secondo il regolamento TAB;

- Richiesta alla Segreteria di procedere alla convocazione delle parti al fine di ricercare la possibilità di compromettere la controversia con la controparte;

2. La Segreteria, comunica la fissazione dell’incontro dinanzi al Segretario per verificare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un compromesso per la scelta dell’Organo arbitrale, dei criteri della loro nomina.  Detta convocazione verrà effettuata, se possibile, in un termine non inferiore a 15 gg. salvo vengano prospettate ragioni di urgenza; in tal caso potrà avviarsi il procedimento anche in un termine inferiore.

3. Il procedimento in cui debbono partecipare le parti od i loro delegati muniti di apposita delega od accettare la devoluzione in arbitri ( con espressa attribuzione del potere di sottoscrivere la convenzione arbitrale) si deve concludere con un verbale sottoscritto anche dal Segretario del TAB in cui si da atto dell’esperimento negativo o positivo del procedimento. 

4. In caso di esito postivo si redige un verbale sottoscritto dalle parti (o dei loro delegati)  con l'indicazione dell'arbitro o degli arbitri ovvero con la determinazione dei criteri per la loro designazione. Ovvero si redige con atto autonomo un vero e proprio compromesso.

5. Una volta raggiunta la convenzione di arbitrato la parte che ha interesse notifica la domanda di arbitrato ed avvia il procedimento di nomina dell'arbitro (o degli arbitri) depositando la domanda di arbitrato notificata, l'istanza di iscrizione a ruolo e  raggiunto, come previsto a termini di regolamento

Procedimenti non contenziosi

Il TAB amministra procedimenti aventi fondamento nella volontà congiunta delle parti ovvero anche procedimenti non contenziosi, e, dunque, su istanza di una sola parte.

I procedimenti non contenziosi sono in linea di massima i procedimenti di stima, gli accertamenti tecnici ed i pareri che la parte richiede, senza che vi sia una controparte. Ovvero di  procedimenti in cui vi potrebbe essere una controparte che la parte richiedente non intende coinvolgere avendo solo interesse ad un parere prognostico o ad una valutazione tecnica preventiva da utilizzare quale base del proprio operato ovvero quale base per una transazione.

Questi procedimenti possono essere avviati congiuntamente o in contraddittorio tra le parti, affinchè queste ottengano stime, accertamenti tecnici e pareri che, seppure non vincolanti, costituiscano -per la terzietà il prestigio e l'elevato valore professionale degli Esperti- base per futuri accordi e serio parametro di riferimento per successive iniziative.  

Procedimenti contenziosi

I  procedimenti di parere, stima ed accertamento tecnico contemplati nel novero dei procedimenti non contenziosi amministrati dal TAB, possono essere avviati  nei confronti di più parti e nel contraddittorio tra esse.

Questi procedimenti, se le parti si determinano  a far proprio il dictum degli Esperti, sia esso in termini di parere, accertamento di fatto o stima, può costituire una base vincolante per la successiva regolamentazione dei rapporti inter partes.

I procedimenti arbitrali vincolanti amministrati dal Tab sono:

  • ARBITRAGGIO
  • PERIZIA CONTRATTUALE 
  • ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE
  • ARBITRATO RITUALE

Per i procedimenti arbitrali contenziosi vincolanti è sempre necessario depositare una convenzione d’arbitrato ovvero un mandato congiunto prima dell’avvio del procedimento, ovvero alternativamente si potrà depositare domanda volta a sollecitare l’adesione della controparte ad un arbitrato.