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1 1Arbitrato codice dei contratti ante D.Lgs. n.50/2016. Illegittimità costituzionale dell’art.241 D.Lgs. n.163/2006. Illegittimi per eccesso di delega i requisiti differenziati previsti per il presidente del Collegio arbitrale. Illegittima la sanzione di nullità del lodo per la violazione di tali requisiti

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto "comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile".

Novità sull’arbitrato ex art.241 D.L.vo n.163/2006

La Consulta con la sent. n. 250 del 25 novembre 2016 ha dichiarato l'illegittimità costit  uzionale dell'art. 241, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 53 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost. (Eccesso di delega), nella parte in cui ha sia previsto che il presidente del collegio arbitrale non possa essere scelto <<tra coloro che  nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore  in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo>>, sia nella misura in cui comminato nel caso di nomina effettuata in violazione di detta norma, la nullità del lodo pronunciato.

In particolare, la Corte costituzionale ha statuito <<che la legge-delega n. 88 del 2009 non permetteva di introdurre una disciplina dei requisiti per lo svolgimento della funzione di presidente del collegio arbitrale, realizzata stabilendone uno nuovo ed ulteriore esclusivamente per quest'ultimo e regolamentando innovativamente gli effetti conseguenti al difetto degli stessi>>. Anche la previsione delle conseguenze del difetto del requisito in esame - pure introdotta con la modifica realizzata dal citato art. 5, comma 1, lettera c) - eccede l'ambito della mera razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina, risultando peraltro la stessa inscindibilmente correlata e connessa al nuovo requisito introdotto dal legislatore.

La Corte costituzionale ha tenuto a precisare dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto "comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile".

(A.S.)